NIS2: le nuove FAQ ACN chiariscono i compiti del Consiglio di amministrazione
- F. T.
- 20 lug
- Tempo di lettura: 2 min
Il 14 luglio 2026 l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha aggiornato le FAQ dedicate agli obblighi degli organi di amministrazione e direttivi dei soggetti NIS, integrando le FAQ ODA.8 e ODA.9 e introducendo le nuove FAQ ODA.10, ODA.11 e ODA.12.
I chiarimenti riguardano soprattutto la distinzione tra le decisioni strategiche, che devono restare in capo al vertice dell’organizzazione, e le attività tecniche e operative, che possono essere affidate alle strutture competenti.
Le approvazioni del CdA non possono essere delegate
L’ACN conferma che l’approvazione dei documenti previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 138/2024 è una competenza esclusiva dell’organo collegiale o, quando previsto, dell’organo monocratico.
Il Consiglio di amministrazione non può quindi trasferire a un dirigente, al responsabile IT o al consulente esterno il compito di approvare le scelte fondamentali relative alla gestione del rischio informatico.
Possono invece essere delegate le attività necessarie per dare concreta attuazione alle decisioni adottate: predisposizione dei documenti, esecuzione delle misure, aggiornamento delle procedure e gestione operativa della sicurezza.
La precisazione è coerente con l’articolo 23 del decreto NIS, secondo il quale gli organi di amministrazione approvano le modalità di implementazione delle misure, ne sovrintendono all’attuazione e sono responsabili delle violazioni.
Al CdA spettano gli indirizzi strategici, non i manuali tecnici
La nuova FAQ ODA.10 chiarisce quali documenti debbano essere effettivamente portati all’approvazione del vertice.
Il CdA deve approvare i documenti che definiscono:
gli indirizzi dell’organizzazione in materia di cybersicurezza;
gli obiettivi e le priorità;
la pianificazione delle misure di sicurezza;
i ruoli e le responsabilità;
le risorse e le principali scelte di gestione del rischio.
Non è invece necessaria l’approvazione consiliare per la documentazione strettamente tecnica e operativa, come manuali, procedure di dettaglio e istruzioni operative. Questi documenti possono essere predisposti e aggiornati direttamente dalle funzioni aziendali competenti.
Un unico documento o più documenti coordinati?
Le FAQ ODA.11 e ODA.12 precisano inoltre che non esiste un formato documentale obbligatorio.
Il soggetto NIS può raccogliere gli indirizzi strategici in un unico documento oppure utilizzare più policy e piani tra loro coordinati. Ciò che conta non è il numero dei documenti, ma che il sistema sia completo, coerente, aggiornato e concretamente applicato.
La documentazione tecnica può inoltre essere modificata senza dover sottoporre nuovamente all’approvazione del CdA il documento strategico che la richiama, purché non vengano alterati gli indirizzi, gli obiettivi e le decisioni già approvate.
Cosa cambia concretamente per le organizzazioni
Le nuove FAQ evitano due errori opposti.
Il primo è limitarsi a una delibera generica con cui il CdA trasferisce ogni responsabilità alla funzione IT. Una simile delega non è sufficiente: il vertice deve comprendere il rischio, adottare le decisioni strategiche e controllarne l’attuazione.
Il secondo è sottoporre al Consiglio ogni modifica tecnica, anche minima, rendendo il sistema lento e difficilmente gestibile.
La soluzione indicata dall’ACN è una governance su due livelli: il CdA approva e sorveglia le scelte strategiche; le funzioni competenti le traducono in procedure, controlli e attività operative.
Per i soggetti NIS diventa quindi essenziale predisporre una documentazione che distingua chiaramente ciò che deve essere deliberato dal vertice da ciò che può essere gestito e aggiornato a livello tecnico.
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